Art. 12.
(Diritto allo studio e ammissione degli studenti).

      1. L'accesso all'università è libero. Le università, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono prevedere, con riferimento alle facoltà in cui non è già stabilito dalla legge, di limitare l'iscrizione ad alcune facoltà al fine di:

          a) verificare, attraverso procedure standardizzate, il possesso di requisiti culturali minimi di idoneità degli studenti;

          b) contenere il numero delle iscrizioni nelle facoltà congestionate;

          c) commisurare le iscrizioni alle risorse disponibili.

 

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      2. Al fine di consentire agli studenti di sostenere le prove di accesso in diverse università, il Ministro determina il calendario delle prove di ammissione.
      3. Per rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, lo Stato eroga borse di studio e prestiti d'onore ai sensi della presente legge.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni, sono dettati i criteri per l'attribuzione da parte di ciascuna università di borse di studio e di prestiti d'onore.
      5. Con la legge finanziaria sono quantificate annualmente le risorse necessarie al finanziamento delle borse di studio e dei prestiti d'onore.
      6. Le borse di studio e i prestiti d'onore sono destinati agli studenti meritevoli con un reddito familiare insufficiente a sostenere l'intero costo dell'istruzione.
      7. I beneficiari del prestito d'onore sono obbligati alla sua restituzione, una volta raggiunto un livello di reddito adeguato, determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      8. Qualora il beneficiario non raggiunga il livello di reddito di cui al comma 7 entro trenta anni dall'erogazione del prestito d'onore, si provvede alla cancellazione del debito.